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CHI SIAMO

La nostra storia

Confabitare è nata a Bologna nel Novembre 2009 quale associazione a tutela della proprietà immobiliare.
L’associazione guidata da Alberto Zanni, con l’incarico di Presidente Nazionale, vuole non solo offrire una serie di servizi ai propri associati, legati alla gestione della proprietà immobiliare, garantendo un’assistenza in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed, in generale, in ogni ambito ove risulti coinvolto il diritto di proprietà immobiliare, ma vuole soprattutto essere il riferimento e l’interlocutore principale nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni. Presso tutte le sedi sono attive numerose consulenze che possono aiutare gli iscritti a risolvere tutte le problematiche legate all’abitare, sia in casa che in condominio; è quindi un’assistenza all’associato a 360°, che offre sostegno in qualunque ambito a chi sia titolare di un diritto di proprietà su un bene immobile.

Per la nostra attività di Associazione abbiamo ottenuto un grande riconoscimento: il 14 settembre 2016 Confabitare è stata riconosciuta dal MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti –quale associazioni maggiormente rappresentative della proprietà immobiliare a livello nazionale ed è quindi stata convocata al tavolo di confronto con tutte le associazioni per il rinnovo della convenzione nazionale che stabilisce i criteri generali per definire gli accordi in sede locale per i contratti a canone concordato. 

Nel 2019 apre la sede di Confabitare Milano, guidata dall'Avvocato Daniele Giusto, i principi sui quali si fonda questa sede sono i medesimi del Nazionale, avendo un occhio di riguardo alle modalità online, che in una città come Milano risultano essenziali.

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Statuto di Confabitare Nazionale

Art. 1 – Costituzione.
CONFABITARE ITALIA
1. E’ costituita la CONFABITARE ITALIA – ASSOCIAZIONE SINDACALE PER LA PROPRIETÀ
IMMOBILIARE – volontaria, senza fini di lucro, quale ente non commerciale, con sede in
Bologna, Via Marconi 6/2, quale Confederazione tra tutte le Associazioni Provinciali,
autorizzate, che riportano il titolo ed utilizzano il marchio Confabitare debitamente registrato.
2. La CONFABITARE ITALIA, altresì, iscrive in via diretta anche persone fisiche, società ed enti che
vogliono associarsi affinché il diritto su beni immobili venga tutelato e sostenuto mediante
attività di studio e ricerca.

Art. 2 -La natura dell’associazione ed i suoi scopi.
1. La CONFABITARE ITALIA si prefigge lo scopo di porre in essere interventi volti a far valere il
diritto di proprietà nella sua pienezza, pur nel rispetto del principio della valorizzazione della
funzione sociale che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà ed in coerenza con la sua
natura associativa. Senza perseguire scopi lucrativi, intende:
a. offrire organizzazione e sostegno a tutte le Associazioni Provinciali della proprietà
immobiliare che sono oggi presenti o che nasceranno con il nome di “CONFABITARE (NOME
DELLA PROVINCIA)-ASSOCIAZIONE PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE”;
b. rappresentare in ogni sede ritenuta opportuna presso le Autorità Nazionali ed in contesti
privati nazionali e locali gli interessi delle associazioni provinciali aderenti;
c. offrire assistenza alle Associazioni Provinciali in materia legale, tecnica, tributaria,
amministrativa, contrattuale, sindacale ed in generale, istituendo idonei Centri Studi;
d. dedicarsi ad attività di studio e ricerca relative al diritto di proprietà, promuovendo apposite
iniziative volte anche alla divulgazione della materia mediante l’organizzazione di seminari
di studio, convegni su temi economici, sociali e immobiliari;
e. agire presso gli organi di governo nazionali al fine di promuovere norme che riconoscano il
diritto di proprietà nella sua pienezza, anche con specifico riferimento al superamento dei
vincoli che tuttora caratterizzano la materia delle locazioni;
f. operare affinché l’opinione pubblica sia sensibilizzata ed informata sui temi connessi al
diritto di proprietà immobiliare, anche mediante interventi di propaganda mirati;
g. partecipare agli accordi che riguardino i temi connessi alla proprietà immobiliare,
partecipando attivamente alle negoziazioni e sottoscrivendo gli accordi che riterrà utili a
migliorare il diritto dei propri associati;
h. intervenire mediante azioni mirate alla tutela del territorio al recupero edilizio contro il
degrado;
1. collaborare con altre organizzazioni, enti, società e/o persone fisiche e giuridiche che
abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari;
J. sostenere attivamente l’accesso, lo sviluppo, la riqualificazione della proprietà così come
previsto dalla Costituzione italiana;
k. aderire ad altre organizzazioni, stipulare patti di collaborazione, accordi, convenzioni che
abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari;
1. stipulare e sottoscrivere accordi e contratti collettivi nazionali relativamente al lavoro
domestico e condominiale, relativamente alla tutela del valore immobiliare relativamente
alle norme su infrastrutture e gestione patrimoniale immobiliare, nonché siglare accordi con
le altre organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative;
m. assumere iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale di coloro che
operano nelle Associazioni Provinciali, ed anche verso coloro che si relazionano con il
mondo immobiliare ed edilizio in genere;
n. costituire strutture organizzative anche di tipo societario, o parteciparvi, se già costituite,
compiendo operazioni economiche e finanziarie e/o svolgendo attività editoriali, di stampa e
di informazione senza compromettere il carattere non commerciale dell’Associazione;
o. esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento
disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
p. promuovere l’istituzione di sedi all’estero
q. tutelare in ogni sede e contesto il consumatore, proprietario di casa nei confronti di Enti,
società di gestione di servizi, istituzioni finanziarie.

 

TITOLO II
IL SISTEMA CONFABITARE ITALIA:
ADESIONE ED ESCLUSIONE; AUTONOMIA DEGLI ADERENTI, ARTICOLAZIONE;
UTILIZZO MARCHIO CONFABITARE.

 

Art. 3 – Articolazione del sistema Conf abitare Italia
1. CONFABITARE ITALIA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza dei
proprietari immobiliari, articolati in:
• piccoli proprietari, fino alle 100 unità immobiliari;
• grandi proprietari, oltre le 100 unità immobiliari;
ed in generale il mondo dell’immobiliare, dell’edilizia, delle professioni giuridiche, economiche,
edili e tecniche di gestione del patrimonio immobiliare, comprese le sue implicazioni riferite alla
tutela della famiglia e della terza età e del reddito da lavoro e d’impresa.
2. Il Sistema CONFABITARE ITALIA si articola su tre livelli:
ASSOCIAZIONI PROVINCIALI o unità di primo livello;
SEDI REGIONALI o unità di secondo livello, ove necessari;
CONFABITARE ITALIA, confederazione di associazioni provinciali, che ha carattere di vertice
nazionale.
3. Ogni associato, con il tesseramento, valido su tutto il territorio nazionale, è titolare del rapporto
associativo con l’intero sistema Confabitare Italia ed ha diritto a valersi dell’insieme delle
attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. Ogni associato potrà rinnovare la propria tessera indipendentemente dal luogo dove il
tesseramento iniziale è stato fatto.
5. Le singole Associazioni Provinciali, aderendo al presente Statuto, s’impegnano sia ad attenersi
alle indicazioni nazionali sia a fornire annualmente alla sede nazionale l’aggiornamento dei
propri iscritti. La gestione del servizio di tesseramento potrà essere eseguita anche a livello
centralizzato nazionale, mediante strumenti informatici; in questo caso, rimane comunque di esclusiva competenza delle Associazioni Provinciali il rispetto delle normative in materia di
Privacy, nonché l’obbligo di dotarsi dei prescritti consensi da parte dei tesserati, esonerando in
tal modo la Sede Nazionale da ogni responsabilità in merito.
6. La Giunta Esecutiva Nazionale, e per essa il Presidente Nazionale, può creare rapporti di
partenariato, aggregazione, affiliazione, ulteriore confederazione, ferma restando l’indipendenza
economica e funzionale del sistema Confabitare Italia nel rispetto dei principi dell’associazione
rappresentati in questo Statuto.
7. Possono aderire al Sistema Confabitare Italia anche organizzazioni esterne o organizzazioni che
sono diretta emanazione della Confabitare medesima e che svolgono servizi complementari in
ambito immobiliare, ferma restando l’indipedenza economica, organizzativa e strumentale della
Confabitare Italia, nel rispetto dei principi del presente Statuto.
8. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere instaurati anche direttamente dai
Presidenti delle Associazioni Provinciali, per quanto di competenza del proprio ambito
provinciale di appartenenza, nel rispetto dei principi del presente Statuto e previa
comunicazione alla Direzione Nazionale ed al Presidente Nazionale.
9. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione viene data adeguata informativa al
sistema Confabitare, anche a mezzo stampa, sito web ed ogni forma di comunicazione.
Art. 4 – Modalità di adesione ed esclusione delle Associazioni Con/abitare a Con/abitare Italia –
Poteri disciplinari –
1. L’Associazione Confabitare Italia è costituita da tutte le Associazioni Provinciali che abbiano
aderito a tempo illimitato, con decisione del proprio organo deliberante, al presente Statuto,
accettando espressamente tutte le norme in esso contenute, nonché gli scopi ed i principi ivi
previsti.
2. Prima della stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione provinciale, i soci fondatori dovranno
far pervenire idonea domanda di accettazione alla sede nazionale.
3. Le Associazioni Provinciali devono essere costituite previa autorizzazione scritta rilasciata dal
Presidente Nazionale, sentito il Segretario Generale e il Presidente Regionale.
4. Nella loro costituzione le Associazioni Provinciali devono:
• osservare il presente Statuto;
• adempiere alle obbligazioni derivanti dall’adesione alla federazione;
• versare le quote alla Tesoreria Nazionale.
5. Le Associazioni Provinciali, con l’adesione, acconsentono all’adozione dei seguenti documenti
che saranno predisposti dalla Giunta esecutiva nazionale e approvati dalla Direzione nazionale:
il regolamento attuativo del presente Statuto, ivi compreso il regolamento elettorale, il Codice
Etico, il regolamento attuativo sul marchio Confabitare, il regolamento di Attività di Audit e
Social Media Policy di Confabitare Italia.
6. Per ogni Provincia Italiana si potrà costituire una sola Associazione Provinciale; in caso di
fusione di due Provincie occorrerà entro un anno procedere alla fusione delle due Associazioni
Provinciali; in caso di scorporo di una Provincia, l’Associazione esistente entro un anno avrà
diritto di scegliere in quale ambito operare nella nuova configurazione territoriale. Le
Associazioni Provinciali si impegnano ad inserire tali previsioni all’interno del proprio Statuto o
a prevederle in apposita delibera del Direttivo.
7. Nell’ambito dello spirito di partecipazione democratica alla vita associativa, ogni singola
Associazione Provinciale inoltrerà alla sede Nazionale una breve Relazione annuale sulle
attività svolte nel proprio territorio, impegnandosi altresì a partecipare alle Assemblee ed alle
Convention Nazionali. Eventi questi ultimi che contraddistinguono Confabitare Italia rispetto
alle altre associazioni di categoria e che ne caratterizzano il principio democratico di libera
espressione delle idee e tematiche tutte relative al mondo dell’abitare.

Duomo di Milano
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